Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subìto un trauma cranico o che sono in coma per altra causa devono comunicare ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri i casi di coma di durata superiore alle quarantotto ore, al fine di assicurare che i medesimi soggetti, prima di tornare alla guida di un autoveicolo o motoveicolo, siano sottoposti ad accertamenti per la conferma della validità della patente di guida. L'idoneità alla guida è valutata dalle commissioni di cui al citato articolo 119, comma 4, previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. Tale specialista effettua una valutazione neuropsicologica e una verifica su strada o su apposito simulatore e può disporre che l'interessato si sottoponga a uno specifico programma riabilitativo».